È entrato in vigore a tutti gli effetti il 15 giugno 2023 con il decreto n. 59 del 4 aprile 2023 e prevede un’iscrizione al portale differenziata e a scaglioni in base alla tipologia aziendale; vediamo nel dettaglio chi sono i soggetti interessati al RENTRI, quanto tempo hanno ancora a disposizione per iscriversi e quando dovranno iniziare ad utilizzare i nuovi modelli digitali. Qui di seguito una tabella riassuntiva e nel seguito l’approfondimento.
Categoria |
Chi deve iscriversi |
Scadenza iscrizione |
Obblighi dal 13 febbraio 2025 |
Obblighi dal 13 febbraio 2026 |
Obblighi di presentazione del MUD |
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Operatori professionali e grandi produttori di rifiuti |
Enti e imprese che trattano, raccolgono, trasportano, commerciano rifiuti, consorzi, produttori di rifiuti pericolosi e non pericolosi con più di 50 dipendenti |
15 dicembre 2024 - 13 febbraio 2025 |
Registro di carico e scarico digitale - Trasmissione dati al RENTRI - FIR cartaceo con vidimazione digitale |
FIR digitale - Trasmissione dati FIR pericolosi digitale - Restituzione FIR digitale ai produttori |
Devono presentare il MUD entro il 30 aprile di ogni anno |
Produttori di rifiuti con più di 10 e fino a 50 dipendenti |
Produttori di rifiuti pericolosi e non pericolosi da lavorazioni industriali e artigianali |
15 giugno 2025 - 14 agosto 2025 |
Registro di carico e scarico cartaceo vidimato - FIR cartaceo con vidimazione digitale |
FIR digitale - Trasmissione dati FIR pericolosi digitale |
Devono presentare il MUD entro il 30 aprile di ogni anno |
Altri produttori di rifiuti pericolosi |
Imprese ed enti produttori di rifiuti pericolosi fino a 10 dipendenti |
15 dicembre 2025 - 13 febbraio 2026 |
Registro di carico e scarico cartaceo vidimato - FIR cartaceo con vidimazione digitale |
FIR digitale - Trasmissione dati FIR pericolosi digitale |
Devono presentare il MUD entro il 30 aprile di ogni anno |
Altri produttori di rifiuti non pericolosi |
Non devono iscriversi |
N/A |
Registrazione al RENTRI prima di emettere e vidimare il FIR cartaceo |
N/A |
Devono presentare il MUD entro il 30 aprile di ogni anno se hanno più di 10 dipendenti |
Chi sono
Enti e imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti.
Enti e imprese che raccolgono o trasportano rifiuti a titolo professionale.
Enti e imprese che operano in qualità di commercianti ed intermediari di rifiuti senza detenzione.
Consorzi istituiti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti.
Imprese ed Enti produttori di rifiuti pericolosi e non pericolosi da lavorazioni industriali e artigianali e da trattamento di rifiuti, fumi e acque con più di 50 dipendenti.
Dal 15 dicembre 2024 ed entro il 13 febbraio 2025 devono iscriversi. Inoltre, dal 13 febbraio 2025 devono:
Tenere il registro di carico e scarico in formato digitale con il nuovo modello.
Trasmettere al RENTRI i dati del registro di carico e scarico.
Emettere, se produttori, i FIR (formulari) in formato cartaceo con il nuovo modello e con vidimazione digitale.
I trasportatori devono restituire ai produttori la copia completa del FIR formato cartaceo.
E, dal 13 febbraio 2026 devono:
Emettere, se produttori, i FIR in formato digitale.
Trasmettere al RENTRI i dati dei FIR riferiti ai rifiuti pericolosi in formato digitale.
Gli impianti devono restituire ai produttori la copia del FIR in formato digitale.
Chi sono
Produttori di rifiuti pericolosi e non pericolosi da lavorazioni industriali e artigianali e trattamenti di rifiuti, fumi e acque con più di 10 e fino a 50 dipendenti.
Dal 13 febbraio 2025 devono:
Tenere il registro di carico e scarico in formato cartaceo con il nuovo modello vidimato presso la Camera di Commercio.
Emettere i FIR con il nuovo modello in formato cartaceo con vidimazione digitale.
Dal 15 giugno 2025 ed entro il 14 agosto si devono iscrivere. Inoltre, dalla data di iscrizione devono:
Tenere il registro di carico e scarico in formato digitale.
Trasmettere al RENTRI i dati del registro di carico e scarico.
E, dal 13 febbraio 2026 devono:
Emettere i FIR in formato digitale.
Trasmettere al RENTRI i dati dei FIR riferiti ai rifiuti pericolosi in formato digitale.
Chi sono
Imprese ed Enti produttori di rifiuti pericolosi fino a 10 dipendenti.
Altri produttori di rifiuti pericolosi non rientranti in organizzazioni di Enti o imprese.
Dal 13 febbraio 2025, devono:
Tenere il registro di carico e scarico in formato cartaceo con il nuovo modello vidimato presso la Camera di Commercio.
Emettere i FIR con il nuovo modello in formato cartaceo con vidimazione digitale.
Dal 15 dicembre 2025 ed entro il 13 febbraio 2026 devono iscriversi. Inoltre, dalla data di iscrizione devono:
Tenere il registro di carico e scarico in formato digitale.
Trasmettere al RENTRI i dati del registro di carico e scarico.
E, dal 13 febbraio 2026 devono:
Emettere i FIR in formato digitale.
Trasmettere al RENTRI i dati dei FIR riferiti ai rifiuti pericolosi in formato digitale.
Chi sono
Imprese ed Enti produttori iniziali fino a 10 dipendenti che producono rifiuti non pericolosi nell’ambito di lavorazioni industriali, artigianali o derivanti dal trattamento di rifiuti, fanghi, acque e fumi.
Imprese ed Enti produttori iniziali di soli rifiuti non pericolosi nell’ambito di attività agricole, sanitarie, commerciali, di servizio, dell’edilizia e delle costruzioni a prescindere dal numero di dipendenti.
Produttori di rifiuti non pericolosi non rientranti in organizzazione di ente o impresa.
Non devono iscriversi al RENTRI e non devono tenere il registro di carico e scarico. Ma, dal 13 febbraio 2025 devono:
Registrarsi al RENTRI prima di emettere e vidimare il FIR cartaceo.
Esclusivamente in via telematica tramite il portale del RENTRI. È necessaria l’autenticazione con identità digitale per accedere all’area riservata e iscriversi. Ogni unità locale dell’operatore può iscriversi autonomamente.
Gli strumenti (intestati al rappresentante dell’operatore) per accedere all’area riservata sono:
Il rappresentante dell’operatore può abilitare altre persone fisiche che, in qualità di incaricati, potranno accedere al RENTRI per completare l’iscrizione, utilizzare i servizi messi a disposizione dal RENTRI, trasmettere i dati dei registri di carico e scarico e dei formulari di identificazione dei rifiuti.
I produttori possono delegare associazioni di categoria o società di servizi di loro emanazione, gestori del servizio pubblico o del circuito organizzato di raccolta a trasmettere i dati.
Terminata l’iscrizione, l’utente deve procedere al pagamento, per ogni unità locale, dei seguenti importi:
Diritto di segreteria pari a 10€
Contributo annuale diversificato in relazione a:
Imprese o enti che trattano o trasportano rifiuti, intermediari, consorzi, imprese o enti con più di 50 dipendenti che producono rifiuti e soggetti delegati versano 100€ il primo anno e 60€ per ogni annualità successiva;
Imprese o enti produttori di rifiuti con dipendenti superiori a 10 e minori di 50 versano 50€ il primo anno e 30€ per ogni annualità successiva;
Tutti gli altri produttori di rifiuti pericolosi versano 15€ il primo anno e 10€ per ogni annualità successiva.
Il versamento del contributo annuale deve avvenire entro il 30 aprile di ogni anno.
Tutti i produttori emettono il FIR con i nuovi modelli cartacei. L’utilizzo dei nuovi modelli è obbligatorio anche per i soggetti non iscritti, che dovranno registrarsi, prima di emettere il primo FIR, sul portale RENTRI nell’area riservata “Produttori di rifiuti non iscritti”. Il formulario può essere emesso e compilato a cura del trasportatore, a seguito di richiesta del produttore o del detentore.
La vidimazione avviene esclusivamente tramite il RENTRI, anche mediante interoperabilità con i gestionali degli utenti.
Il produttore non tenuto a iscriversi al RENTRI continuerà ad emettere il FIR cartaceo anche dopo la scadenza del 13 febbraio 2026: in questo caso trasportatore e destinatario dovranno gestire il FIR cartaceo.
Per la compilazione del FIR digitale è possibile utilizzare i sistemi gestionali degli operatori o i servizi di supporto messi a disposizione dal RENTRI per coloro che non dispongono di sistemi gestionali.
Soluzioni tecnologiche utilizzabili in mobilità (quirifiutipro) consentiranno agli operatori di gestire e sottoscrivere il FIR digitale in modo semplice.
Il registro di carico e scarico; cosa cambia.
I nuovi modelli.
L’obbligo di vidimazione e tenuta digitale dei registri a partire dall’iscrizione.
L’obbligo di trasmissione al RENTRI dei dati annotati sul registro tenuto in forma digitale.
Cosa non cambia
i soggetti obbligati e quelli esonerati.
la possibilità per alcuni operatori di tenere il registro di carico e scarico con modalità alternative, ad esempio conservando i formulari di identificazione del rifiuto;
il luogo di tenuta del registro e periodo di conservazione;
i tempi per l’annotazione dei movimenti sul registro di carico e scarico;
la possibilità per le organizzazioni di categoria di tenere il registro per conto dei propri associati.
Quando si passa al digitale
Il registro dell’unità locale deve essere tenuto e vidimato in formato digitale:
a decorrere dal 13 febbraio 2025 per i soggetti tenuti ad iscriversi al RENTRI dal 15 dicembre 2024 ed entro il 13 febbraio 2025;
a decorrere dalla data di iscrizione per i soggetti tenuti ad iscriversi al RENTRI dal 15 giugno 2025 ed entro il 14 agosto 2025;
a decorrere dalla data di iscrizione per i soggetti tenuti ad iscriversi al RENTRI dal 15 dicembre 2025 ed entro il 13 febbraio 2026.
Dal 13 febbraio 2025 e sino all’iscrizione al RENTRI gli operatori devono tenere il registro di carico e scarico in formato cartaceo utilizzando il nuovo modello scaricabile dal portale del RENTRI a partire dal 15 dicembre 2024, da vidimare presso le Camere di Commercio.
Rientrano in questa situazione i produttori di rifiuti con meno di 50 dipendenti per i quali non è ancora scattato l’obbligo di iscrizione al RENTRI che comporta il passaggio al registro in formato digitale.
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