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Obbligo di Iscrizione al RENTRI Nuove Scadenze e Adempimenti per la Gestione dei Rifiuti

È entrato in vigore a tutti gli effetti il 15 giugno 2023 con il decreto n. 59 del 4 aprile 2023 e prevede un’iscrizione al portale differenziata e a scaglioni in base alla tipologia aziendale; vediamo nel dettaglio chi sono i soggetti interessati al RENTRI, quanto tempo hanno ancora a disposizione per iscriversi e quando dovranno iniziare ad utilizzare i nuovi modelli digitali. Qui di seguito una tabella riassuntiva e nel seguito l’approfondimento.

 

Categoria

Chi deve iscriversi

Scadenza iscrizione

Obblighi dal 13 febbraio 2025

Obblighi dal 13 febbraio 2026

Obblighi di presentazione del MUD

Operatori professionali e grandi produttori di rifiuti

Enti e imprese che trattano, raccolgono, trasportano, commerciano rifiuti, consorzi, produttori di rifiuti pericolosi e non pericolosi con più di 50 dipendenti

15 dicembre 2024 - 13 febbraio 2025

Registro di carico e scarico digitale - Trasmissione dati al RENTRI - FIR cartaceo con vidimazione digitale

FIR digitale - Trasmissione dati FIR pericolosi digitale - Restituzione FIR digitale ai produttori

Devono presentare il MUD entro il 30 aprile di ogni anno

Produttori di rifiuti con più di 10 e fino a 50 dipendenti

Produttori di rifiuti pericolosi e non pericolosi da lavorazioni industriali e artigianali

15 giugno 2025 - 14 agosto 2025

 Registro di carico e scarico cartaceo vidimato - FIR cartaceo con vidimazione digitale

 FIR digitale - Trasmissione dati FIR pericolosi digitale

Devono presentare il MUD entro il 30 aprile di ogni anno

Altri produttori di rifiuti pericolosi

Imprese ed enti produttori di rifiuti pericolosi fino a 10 dipendenti

15 dicembre 2025 - 13 febbraio 2026

 Registro di carico e scarico cartaceo vidimato - FIR cartaceo con vidimazione digitale

FIR digitale - Trasmissione dati FIR pericolosi digitale

Devono presentare il MUD entro il 30 aprile di ogni anno

Altri produttori di rifiuti non pericolosi

Non devono iscriversi

N/A

Registrazione al RENTRI prima di emettere e vidimare il FIR cartaceo

N/A

Devono presentare il MUD entro il 30 aprile di ogni anno se hanno più di 10 dipendenti

 

 

 

1. Operatori professionali e grandi produttori di rifiuti che devono iscriversi al RENTRI 

Chi sono 

  • Enti e imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti. 

  • Enti e imprese che raccolgono o trasportano rifiuti a titolo professionale. 

  • Enti e imprese che operano in qualità di commercianti ed intermediari di rifiuti senza detenzione. 

  • Consorzi istituiti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti. 

  • Imprese ed Enti produttori di rifiuti pericolosi e non pericolosi da lavorazioni industriali e artigianali e da trattamento di rifiuti, fumi e acque con più di 50 dipendenti. 

Dal 15 dicembre 2024 ed entro il 13 febbraio 2025 devono iscriversi. Inoltre, dal 13 febbraio 2025 devono: 

  • Tenere il registro di carico e scarico in formato digitale con il nuovo modello. 

  • Trasmettere al RENTRI i dati del registro di carico e scarico. 

  • Emettere, se produttori, i FIR (formulari) in formato cartaceo con il nuovo modello e con vidimazione digitale. 

  • I trasportatori devono restituire ai produttori la copia completa del FIR formato cartaceo. 

E, dal 13 febbraio 2026 devono: 

  • Emettere, se produttori, i FIR in formato digitale. 

  • Trasmettere al RENTRI i dati dei FIR riferiti ai rifiuti pericolosi in formato digitale. 

  • Gli impianti devono restituire ai produttori la copia del FIR in formato digitale. 

 

2. Produttori di rifiuti con più di 10 dipendenti e fino a 50 che devono iscriversi al RENTRI 

Chi sono 

  • Produttori di rifiuti pericolosi e non pericolosi da lavorazioni industriali e artigianali e trattamenti di rifiuti, fumi e acque con più di 10 e fino a 50 dipendenti. 

Dal 13 febbraio 2025 devono: 

  • Tenere il registro di carico e scarico in formato cartaceo con il nuovo modello vidimato presso la Camera di Commercio. 

  • Emettere i FIR con il nuovo modello in formato cartaceo con vidimazione digitale. 

 

Dal 15 giugno 2025 ed entro il 14 agosto si devono iscrivere. Inoltre, dalla data di iscrizione devono: 

  • Tenere il registro di carico e scarico in formato digitale. 

  • Trasmettere al RENTRI i dati del registro di carico e scarico. 

E, dal 13 febbraio 2026 devono: 

  • Emettere i FIR in formato digitale. 

  • Trasmettere al RENTRI i dati dei FIR riferiti ai rifiuti pericolosi in formato digitale. 

 

3. Altri produttori di rifiuti pericolosi che devono iscriversi al RENTRI 

Chi sono 

  • Imprese ed Enti produttori di rifiuti pericolosi fino a 10 dipendenti. 

  • Altri produttori di rifiuti pericolosi non rientranti in organizzazioni di Enti o imprese. 

Dal 13 febbraio 2025, devono: 

  • Tenere il registro di carico e scarico in formato cartaceo con il nuovo modello vidimato presso la Camera di Commercio. 

  • Emettere i FIR con il nuovo modello in formato cartaceo con vidimazione digitale. 

 

Dal 15 dicembre 2025 ed entro il 13 febbraio 2026 devono iscriversi. Inoltre, dalla data di iscrizione devono: 

  • Tenere il registro di carico e scarico in formato digitale. 

  • Trasmettere al RENTRI i dati del registro di carico e scarico. 

E, dal 13 febbraio 2026 devono: 

  • Emettere i FIR in formato digitale. 

  • Trasmettere al RENTRI i dati dei FIR riferiti ai rifiuti pericolosi in formato digitale. 

 

4. Altri produttori di rifiuti non pericolosi (che non devono iscriversi al RENTRI) 

Chi sono 

  • Imprese ed Enti produttori iniziali fino a 10 dipendenti che producono rifiuti non pericolosi nell’ambito di lavorazioni industriali, artigianali o derivanti dal trattamento di rifiuti, fanghi, acque e fumi. 

  • Imprese ed Enti produttori iniziali di soli rifiuti non pericolosi nell’ambito di attività agricole, sanitarie, commerciali, di servizio, dell’edilizia e delle costruzioni a prescindere dal numero di dipendenti. 

  • Produttori di rifiuti non pericolosi non rientranti in organizzazione di ente o impresa. 

Non devono iscriversi al RENTRI e non devono tenere il registro di carico e scarico. Ma, dal 13 febbraio 2025 devono: 

  • Registrarsi al RENTRI prima di emettere e vidimare il FIR cartaceo. 

 

Come va fatta l’iscrizione al RENTRI? 

Esclusivamente in via telematica tramite il portale del RENTRI. È necessaria l’autenticazione con identità digitale per accedere all’area riservata e iscriversi.  Ogni unità locale dell’operatore può iscriversi autonomamente. 

Gli strumenti (intestati al rappresentante dell’operatore) per accedere all’area riservata sono: 

  • SPID associato a persona fisica, anche ad uso professionale 
  • CNS, carta nazionale dei servizi 
  • CIE, carta di identità elettronica 

Il rappresentante dell’operatore può abilitare altre persone fisiche che, in qualità di incaricati, potranno accedere al RENTRI per completare l’iscrizione, utilizzare i servizi messi a disposizione dal RENTRI, trasmettere i dati dei registri di carico e scarico e dei formulari di identificazione dei rifiuti. 

 

Cosa deve inserire l’utente 

  • Le unità locali dove l’operatore svolge l’attività e, se obbligato, tiene uno o più registri di carico e scarico. 
  • Le attività svolte presso l’unità locale (produzione, recupero, smaltimento, trasporto, intermediazione e commercio, centro di raccolta). 
  • La delega 

I produttori possono delegare associazioni di categoria o società di servizi di loro emanazione, gestori del servizio pubblico o del circuito organizzato di raccolta a trasmettere i dati. 

 

Pagamenti 

Terminata l’iscrizione, l’utente deve procedere al pagamento, per ogni unità locale, dei seguenti importi: 

Diritto di segreteria pari a 10€ 

Contributo annuale diversificato in relazione a: 

Imprese o enti che trattano o trasportano rifiuti, intermediari, consorzi, imprese o enti con più di 50 dipendenti che producono rifiuti e soggetti delegati versano 100€ il primo anno e 60€ per ogni annualità successiva; 

Imprese o enti produttori di rifiuti con dipendenti superiori a 10 e minori di 50 versano 50€ il primo anno e 30€ per ogni annualità successiva; 

Tutti gli altri produttori di rifiuti pericolosi versano 15€ il primo anno e 10€ per ogni annualità successiva. 

Il versamento del contributo annuale deve avvenire entro il 30 aprile di ogni anno. 

 

Il formulario: Cosa cambia 

  • i soggetti obbligati all’emissione e alla gestione del formulario di identificazione del rifiuto; 
  • i soggetti esonerati dall’emissione e dalla gestione dei FIR (a titolo esemplificativo trasporto di rifiuti urbani, conferimento di rifiuti agricoli al gestore del servizio pubblico di raccolta, movimentazione in aree private); 
  • la possibilità in alcuni casi di sostituire il FIR con documenti alternativi; 
  • regimi particolari previsti dall’art. 193 (a titolo esemplificativo rifiuti sanitari, rifiuti da manutenzione); 
  • responsabilità di ogni operatore delle informazioni inserite e sottoscritte nella parte di propria competenza, anche nel caso in cui il FIR viene compilato dal trasportatore; 
  • l’esonero della responsabilità del produttore o del detentore per il recupero o smaltimento dei rifiuti a seguito dell’acquisizione della copia del formulario compilato in tutte le sue parti. 

 

FIR cartaceo dal 13 febbraio 2025 

Tutti i produttori emettono il FIR con i nuovi modelli cartacei. L’utilizzo dei nuovi modelli è obbligatorio anche per i soggetti non iscritti, che dovranno registrarsi, prima di emettere il primo FIR, sul portale RENTRI nell’area riservata “Produttori di rifiuti non iscritti”. Il formulario può essere emesso e compilato a cura del trasportatore, a seguito di richiesta del produttore o del detentore. 

La vidimazione avviene esclusivamente tramite il RENTRI, anche mediante interoperabilità con i gestionali degli utenti. 

Il produttore non tenuto a iscriversi al RENTRI continuerà ad emettere il FIR cartaceo anche dopo la scadenza del 13 febbraio 2026: in questo caso trasportatore e destinatario dovranno gestire il FIR cartaceo. 

 

FIR digitale dal 13 febbraio 2026 

  • Il FIR è emesso in formato digitale dai produttori iscritti al RENTRI. 
  • La vidimazione avviene sempre tramite il RENTRI. 

Per la compilazione del FIR digitale è possibile utilizzare i sistemi gestionali degli operatori o i servizi di supporto messi a disposizione dal RENTRI per coloro che non dispongono di sistemi gestionali. 

Soluzioni tecnologiche utilizzabili in mobilità (quirifiutipro) consentiranno agli operatori di gestire e sottoscrivere il FIR digitale in modo semplice. 

 

Dal 13 febbraio 2026 tutti i produttori, trasportatori e destinatari iscritti devono trasmettere al RENTRI i dati dei FIR relativi ai rifiuti pericolosi. 

Il registro di carico e scarico; cosa cambia.

  • I nuovi modelli. 

  • L’obbligo di vidimazione e tenuta digitale dei registri a partire dall’iscrizione. 

  • L’obbligo di trasmissione al RENTRI dei dati annotati sul registro tenuto in forma digitale. 

Cosa non cambia 

  • i soggetti obbligati e quelli esonerati. 

  • la possibilità per alcuni operatori di tenere il registro di carico e scarico con modalità alternative, ad esempio conservando i formulari di identificazione del rifiuto; 

  • il luogo di tenuta del registro e periodo di conservazione; 

  • i tempi per l’annotazione dei movimenti sul registro di carico e scarico; 

  • la possibilità per le organizzazioni di categoria di tenere il registro per conto dei propri associati. 

  • Quando si passa al digitale 

Il registro dell’unità locale deve essere tenuto e vidimato in formato digitale: 

  • a decorrere dal 13 febbraio 2025 per i soggetti tenuti ad iscriversi al RENTRI dal 15 dicembre 2024 ed entro il 13 febbraio 2025; 

  • a decorrere dalla data di iscrizione per i soggetti tenuti ad iscriversi al RENTRI dal 15 giugno 2025 ed entro il 14 agosto 2025; 

  • a decorrere dalla data di iscrizione per i soggetti tenuti ad iscriversi al RENTRI dal 15 dicembre 2025 ed entro il 13 febbraio 2026. 

  • Dal 13 febbraio 2025 e sino all’iscrizione al RENTRI gli operatori devono tenere il registro di carico e scarico in formato cartaceo utilizzando il nuovo modello scaricabile dal portale del RENTRI a partire dal 15 dicembre 2024, da vidimare presso le Camere di Commercio. 

Rientrano in questa situazione i produttori di rifiuti con meno di 50 dipendenti per i quali non è ancora scattato l’obbligo di iscrizione al RENTRI che comporta il passaggio al registro in formato digitale. 

 

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